Cassation court dismisses appeal regarding tax litigation extinction due to procedural filing of the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by a tax management company against a regional tax commission's decision. The lower court ruled that the tax litigation had extinguished because the tax authority formally transmitted the case list, indicating the dispute's regular conclusion under specific legislative provisions. Consequently, the court upheld the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the party that advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The transmission of the case list by the tax authority constitutes the regular definition of the tax litigation, thereby extinguishing the proceedings and fixing costs on the advancing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11904/2022 R.G. proposto da EURO GESTIONI SPA, Rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIOVANNI MACAGNANI e ANDREA MANZI. contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV. VENEZIA, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale VENETO n. 1393/04/21,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINT