Civil procedure case dismissed as extinguished due to automatic termination under new law without party request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil procedure extinguished following the automatic termination provisions of the new legislative framework. The parties failed to request a hearing within the statutory deadline, and the case was formally closed without a substantive ruling on the merits. Consequently, the procedural action was terminated, leaving the matter legally concluded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code: The court established that a civil procedure is automatically extinguished if neither party requests a hearing within the prescribed term, thereby concluding the process without a judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27391/2020 R.G. proposto da: FALEGNAMERIA F.LLI RUBICONDO DI RUBICONDO UGO FELICE ANTONIO E RUBCONDO OSVALDO CARMINE SRL e RUBICONDO FELICE ANTONIO, rappresentati e difesi dagli avv.ti CILLO GIOVANNI ANTONIO e TACCONE FLORIANA. contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. CAMPANIA n. 137/04/2020 depositata il 09/01/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINT