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Decreto — n. 26244/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure case dismissed as extinguished due to lack of party request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 26244/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing within the statutory timeframe. The lower court found that the absence of a request for hearing, despite the case being listed for extinction, meant the process terminated automatically. Consequently, the appeal was dismissed, and procedural costs remained with the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 della legge n. 130 del 2022; Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile: The civil procedure is extinguished if neither party requests a hearing within the legal term, terminating the case automatically.

Parole chiave

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procedure extinction lack of hearing request statutory time limit civil procedure code procedural costs allocation arretrati d'imposta differimento dell'imposizione tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 della legge n. 130 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18217/2022R.G. proposto da: NIGRO MARIO, rappresentato e difeso dall’avv. SALVATORE IANNOTTA. contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. CALABRIA n. 239/04/2022 depositata il 18/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenzadi diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizio ne ; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit. , le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO