Civil appeal dismissed; case extinguished by law due to lack of party request for hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because neither party requested a hearing under Article 391 of the Civil Procedure Code. The lower court had already ruled that the proceedings terminated automatically since no party filed an application for a hearing within the statutory deadline. Consequently, the court upheld the extinction of the process and assigned costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, l. 130/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a legal proceeding is extinguished by operation of law due to the absence of a party's request for a hearing, the court must declare the process extinguished, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27195/2021R.G. proposto da: LA SAMARCANDA SPA, ANFRA GROUP SRL, rappresentati e difesi dall’avv. SERGIO SCICCHITANO. contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 393/14/2021 depositata il 22/03/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenzadi diniego ai sensi del comma 11 della medesim a disposizione ; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit. , le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO