Civil appeal dismissed; tax authority's declaration of case extinction under new law upheld by court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Roberto Nicaso against the tax authority's declaration that the legal proceedings had extinguished. The lower court ruled that the insertion of the case into the tax authority's list of resolved matters, pursuant to Article 5 of Law No. 130/2022, constituted a formal extinction of the lawsuit without a specific denial of the claim. The court upheld this procedural outcome, confirming that the absence of a counter-claim for a hearing within the statutory period finalized the case's termination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 Law No. 130/2022; Art. 391 Civil Procedure Code: The court established that the automatic extinction of civil proceedings upon their inclusion in the tax authority's list of resolved matters, absent a timely request for a hearing, constitutes a valid procedural termination binding on the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14133/2021 R.G. proposto da: NICASO ROBERTO, rappresentato e difeso dall’Avv. APRILE GIUSEPPE, contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. RAGUSA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. STACCATA CATANIA n. 6367/13/2020 depositata il 16/11/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO