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Ordinanza — n. 25326/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax litigation extinguished due to automatic resolution via new law on pending cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25326/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the tax litigation extinguished after the taxpayer submitted proof of the case's automatic resolution under new legislation. Although the taxpayer argued procedural violations regarding VAT collection terms and sanctions, the court found the matter definitively settled by the administrative authority's inclusion of the case in the statutory list for automatic termination. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive judgment on the merits, leaving procedural costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5 della legge n. 130 del 2022; The tax litigation process is extinguished automatically when the administrative authority includes the case in the list of pending cases for automatic resolution, provided no objection is raised.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic case resolution VAT collection terms pending cases law procedural costs allocation administrative inclusion substantive judgment indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 5 della legge n. 130 del 2022
CONSIDERATO CHE - C on il primo motiv o , il ricorrente de duce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54-bis del d.P.R.
Art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972
CONSIDERATO CHE - C on il primo motiv o , il ricorrente de duce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 5 del d.l. n. 193 del 2016
CONSIDERATO CHE - C on il primo motiv o , il ricorrente de duce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54-bis del d.P.R.
Art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972
Art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023
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Testo completo

a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 13612/2017R.G. proposto da Cuomo Raffaele, rappresentato e difeso dall’avvocato Pierluigi Muccari, presso il cui studio in Roma, via Po n. 9, è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Campanian. 1283/33/20 17, depositata il 15.02.2017.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Tania Hmeljak nella camera di consiglio del 21 marzo 2023 e, a seguito di riconvocazione, nella camera di consiglio del 10 agosto 2023. RILEVATO CHE Oggetto: Tributi - La CTP di Napoli accoglieva i l ricors o propost o da Cuomo Raffaele , produttore agricolo, avverso la cartella di pagamento per IVA anno 2010, emessa a seguito di controllo automatizzato; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate; - Cuomo Raffaele impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi ; - l ’Agenzia delle Entrate si costituiva al solo fine di partecipare alla eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO CHE - C on il primo motiv o , il ricorrente de duce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,per avere la CTR ritenuto erroneamente che l’Ufficio potesse procedere ad una iscrizione a ruolo con riguardo all’anno 2010 per recuperare un credito IVA relativo all’anno2007; - con il secondo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2, commi 8-bis e 8-ter del d.P.R. n. 322 del 1998, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenutoerroneamente applicabile al caso in esame una disposizione di legge riguardante esclusivamente le dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP, ma non l’IVA, per la quale la rettifica della richiesta di rimborso del credito eccedente andava presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, che nella specie era stato rispettato con riferimento al presunto minor credito IVA maturato nell’anno 2010;aggiunge che, in ogni caso , l’art. 5 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modificazioni dalla l. n. 22 del 2016, ha fissato un termine unico entro il quale il contribuente può effettuare la rettifica della dichiarazione, sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini dell’IVA, che coincide con quello previsto per l’accertamento in rettifica assegnato all’Amministrazione finanziaria, che per l’IVA è quello previsto dall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 e che, nella specie, era stato rispettato; - con il terzo motivo, deduce la violazione o falsa applicazione de gli artt. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 , in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto corretta l’irrogazione delle sanzioni, nonostante l’obiettiva situazione di incertezza della normativa in materia di dichiarazioni integrative; -con memoria depositata in data 20.03.2023, il ricorrente ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio, essendosi a vvalso della definizione delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 5 della l. n. 130 del 2022, e ha allegato la relativa domanda, le ricevute di accettazione e di consegna della PEC, con la quale la stessa è stata trasmessa all’Agenzia delle Entrate, nonchèla quietanza attestante il versamento dell’importo dovuto; - la sentenza impugnata è stata pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplat o nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; - ritenuto che l’inserimento nel pr edetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 12 dell’art. 5 cit.,il processo si è estinto; - le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 5, comma 5, legge 130/2022).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del