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Decreto — n. 23829/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax collection company's appeal after client withdraws suit, ordering them to pay legal fees.

Numero d'incarto Decreto — n. 23829/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Equitalia Servizi di Riscossione Spa extinguished following the client's withdrawal. Although Equitalia argued for the continuation of the proceedings against Rosalba Chielli regarding a regional tax commission decision, the client formally renounced the recourse on April 2, 2019. Consequently, the court ordered Equitalia to bear the procedural costs totaling over seven thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of the opposing party's appeal extinguishes the litigation, and the withdrawing party bears the procedural expenses.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of litigation procedural costs tax collection agency Corte di Cassazione sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Vistol’atto depositato in cancelleria il 2 aprile 201 9 con i l quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese, non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod.proc.
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Testo completo

Sul ricorso n. 17703/2017proposto da: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, in persona del procuratorepro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.tiMaurizio Cimettie Giuseppe Parente ed elettivamente do- miciliatapresso il loro studio in Verona , via Locatelli n. 3, giusta delega in atti ; -ricorrente - contro CHIELLI ROSALBA, rappresentata e difesadall’avv. Francesca Cotani; -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscanan. 2246/31/2016, depositata il 19dicembre 201 6 . Vistol’atto depositato in cancelleria il 2 aprile 201 9 con i l quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese, non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod.proc. c iv .

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 7.000,00 per compensi,Euro 200,00per esborsi, oltre al 15%sul compenso e agli accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 4agosto 2023 Il