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Ordinanza — n. 20119/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against tax notice with suspended effects, ruling it independently actionable upon receipt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20119/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appellant's appeal against a regional tax commission decision that had declared the initial tax notice inadmissible. The lower court rejected the appeal because the tax notice was issued with a suspension of effects pending a subsequent confirmation act, which had not yet been challenged. The Court ruled that the tax notice was independently actionable at the moment of receipt, and the later confirmation of its validity did not extinguish the taxpayer's right to judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 2 quater comma 1 quinquies d.l. n. 564/1994; Art. 19 d.lgs. n. 546/1992: A tax notice issued with a suspension of effects remains independently actionable upon receipt, and the subsequent confirmation of its validity does not render the initial appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax notice suspension independent actionability confirmation of validity admissibility of appeal tax procedural law energia idraulica imposta sull'energia sottrazione di energia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2 quater comma 1 quinquies d.l. n. 564/1994
8.Al proposito, l ’ art. 2 quater comma 1 - quinquies introdotto dall ’ art.
Art. 19 d.lgs. n. 546/1992
In generale, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impu- gnabili,contenuta nell'art. 19 del d.lgs.
Art. 360 primo comma n. 3 cod.proc. civ.
Art. 100 cod.proc. civ.
19, gi à al momento della ricezione della notizia, è portatore di un interesse, ex art. 100 cod.proc.
Art. 24 Cost.
art. 100 cod.proc. civ
19, gi à al momento della ricezione della notizia, è portatore di un interesse, ex art. 100 cod.proc.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2634 del 27/01/2023
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Testo completo

sigliere Rel. ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4581 /2020 R.G. proposto da COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING (COVAT) S.R.L., qualeincorporante IDROENERGIA S.C.R.L., in persona del legale rap- presentantepro tempore, rappresentata e difesa dall ’ Avv. Nicola Luca- rielloe dall ’ Avv. Alberto Mula, con domicilio eletto presso il loro studi o inRoma, via XXIV Maggio n. 43; –ricorrente – contro AGENZIADELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall ’ Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura;

–controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Emi- liaRomagna n.1212/9/2019 depositata il 20 giugno 2019. Udita la relazione svolta nella adunanza camerale del 20 aprile 2023 dalConsigliere Pier paolo Gori; Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell ’ Emilia Ro- magnaveniva disatteso l ’ appello proposto dalla societ à COMPAGNIA VALDOSTANADELLE ACQUE TRADING (COVAT) S.R.L., quale incor- porante IDROENERGIA S.C.R.L. , contro la sentenza della Commis- sioneTributaria Provinciale di Ferrara n.388/1/16 che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto dalla contribuenteavverso l ’ a vviso di pagamento 4979/A/2015 emesso il 2.4.2015dall’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI. 2.Con tale atto l ’ Amministrazione finanziaria territoriale procedeva all’accertamento della maggiore accisa energia elettrica relativa agli annidi imposta 2009 - 201 3, disponendo nello stesso atto la sospen- sionein autotutela dell ’ efficacia ai sensi dell ’ art.2 quater d.l. n.564/94 inattesa di chiarimenti da parte della Direzione centrale sulla spet- tanza dell ’ esenzione da accise ex art.52 comma 3 lett.

b) d.lgs. n.504/95e con la specifica che, nelle more, l ’ atto non era autonoma- menteimpugnabile davanti al giudice tributario. L ’ atto veniva nondi- menoimpugnato. 3.Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso introdut- tivoex art.19 d.lgs. n.546/1992 in qu anto atto emesso con espressa indicazione di sospensione degli effetti sino alla successiva notifica dell’atto confermativo, nelle more intervenuto il 28.8.2015 prot. n.10974/A/2015e non autonomamente impugnato. La CTR, pur rite- nendo che la societ à avesse un interesse originario ad impugnare l’atto, dichiarava a sua volta improcedibile il ricorso introduttivo per assenzadi impugnazione dell ’ atto confermativo. 4.Avverso la sentenza della CTR propone ricorso la contribuente affi- datoa quattro motivi, cui l ’ Agenzia replica con controricorso .

Consideratoche: 5.Con il primo motivo di ricorso - ex articolo 360 primo comma n. 3 cod.proc. civ. - la ricorrente prosp etta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2 quater comma 1 quinquies del d.l. n.564/1994 e 24 Cost.per aver la CTR erroneamente accolto l ’ interpretazione dell ’ Agen- ziasecondo cui l ’ impugnazione dell ’ avviso di pagamento 4979/A/2015 emessoil 2.4.2015 dall ’ Amministrazione non sarebbe stata utile, in as- senzadi impugnazione dell ’ atto confermativo dell ’ efficacia nelle more intervenutoil 28.8.2015.

Con il secondo motivo di ricorso - in relazione all ’ articolo 360 primo comman. 3 cod. proc. civ. - la societ à prospetta la violazione ed errata applicazione deqli artt. 52 comma 3 lett.

b) del d.lgs. 504/1995, 2 comma2 d.lgs. n.79/1999 e 2602 e ss. cod. civ. per non esserle stata riconosciutala qualifica di “ autopro duttore ” , ritenendo che r icorressero nella fattispecie i presupposti dell ’ art.52 TUA per fruire dell ’ agevola- zionenonostante l ’ energia elettrica in contestazione fosse stata consu- matadai soci consorziati. Con i successivi motivi terzo e quarto, in relazio ne all ’ art.360 primo comman. 3 cod. proc. civ. la ricorrente lamenta la violazione del legit- timoaffidamento, idoneo a determinare l ’ esenzione non solo dalle san- zionie dagli interessi, ma anche dal tributo, in violazione dell ’ art. 11 dellal. n. 212 del 2000 data la presenza di risposta fornita dall ’ Ammi- nistrazionefinanziaria alla societ à all ’ esito di una regolare procedura di interpelloe, in ogni caso, affidamento specificamente tutelato dall ’ art. 10,comma 2, della l. n. 212 del 2000. 6.Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti. 6.1.

In generale, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impu- gnabili,contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude alcontribuente la facolt à di impugnare atti impositivi atipici, che por- tinoa conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 11481 del 08/04/2022). Inparticolare, l ’ art.19 cit. pur avendo natura tassativa, non preclude la facolt à di impugnare anche altri atti, con i quali l'Amministrazione portia conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tribu- taria,esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, dovendo intendersi latassatività riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente in- dicatima alle categorie a cui questi ultimi sono astrattamente ricondu- cibili, nelle quali vanno ricompresi gli atti atipici o con "nomen iuris" diversida quelli indicati, che per ò producono gli stessi effetti giuridici, edanche gli atti prodromici deg li atti impositivi (Cass.

Sez. 5 - , Ordi- nanzan. 2144 del 30/01/2020). 6.2.E’ stato cos ì ad esempio ritenuto che anche la risposta negativa delfisco a un interpello disapplicativo è atto impugnabile, anche se non rientratra quelli elencati dall'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992: l'ente im- positore, infatti, attraverso tale atto porta a conoscenza del contri- buenteuna pretesa tributaria ben individuata e quest'ultimo, senza ne- cessitàche la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiaratiespressamente impugnabili dal citato art. 19, gi à al momento della ricezione della notizia, è portatore di un interesse, ex art. 100 cod.proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non piùmodificabili, la sua posizione in ordine a lla stessa e, quindi, ad in- vocare una tutela giurisdizionale di controllo della legittimit à sostan- zialedella pretesa impositiva (Cass.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2634 del 27/01/2023,Rv. 666761 - 01).

7. Il caso in esame riguarda un atto, l ’ avviso di pagamen to 4979/A/2015emesso il 2.4.2015, che pacificamente ha portato a co- noscenza della contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandonele ragioni fattuali e giuridiche e, dunque, è un atto au- tonomamente impugnabile. Del resto, la stessa CTR ha riconosciuto che al momento della sua adozione sussisteva un interesse alla sua impugnazione.La particolarit à della fattispecie sta nel fatto che l ’ atto èstato emesso dall ’ Agenzia con indicazione di sospensione degli effetti sinoalla successiva notifica dell ’ atto confermativo. 8.Al proposito, l ’ art. 2 quater comma 1 - quinquies introdotto dall ’ art. 11d.lgs. del 24/09/2015 n. 159 al d.l. del 30/09/1994 n. 564, conver- tito con legge n. 656 del 30/11/1994, recita:

« La sospensione degli effettidell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giu- risdizionalecessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di unnuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contri- buentepuo' impugnare, insieme a quest'u ltimo, anche l'atto modificato oconfermato.» .

9. Nelle more, la conferma dell ’ efficacia è anche intervenuta il 28.8.2015,con l ’ atto prot. n.10974/A/2015, ma erra la CTR a ritenere che,per la mancata impugnazione anche di quest ’ ultimo, il ricorso in- troduttivo che tempestivamente ha impugnato l ’ avviso di pagamento siadivenuto improcedibile. Infatti, il 28.8.2015 è intervenuta solo la confermadell’efficacia dell ’ avviso, perfettamente valido e completo in ognisua parte e correttamente oggetto di ricorso a vanti al giudice tri- butario, pacificamente proposto nel termine di 60 giorni.

La sospen- sionedell’efficacia non ha inciso sulla natura dell ’ avviso di pagamento, cheè atto impositivo, come pure il sopravvenuto verificarsi della con- dizionedi efficacia per effetto della successiva conferma, dal momento chela contribuente aveva, al momento della notifica dell ’ avviso, ed ha, dopola notifica della conferma della sua efficacia, un interesse attuale all’impugnazione davanti al giudice dell ’ individuata pretesa t ributaria conla quale le è stato chiesto il pagamento di accise per energia elet- tricanon versate pari ad euro 169.852,44, relativamente agli anni di imposta2009-13.

10. L ’ accoglimento del primo motivo determina l ’ assorbimento degli ulterioritre motivi tutti attinenti al merito della pretesa fiscale e non esaminatidal giudice d ’ appello e, per ci ò solo, va disposta la cassazione dellasentenza impugnata con rinvio, ai sensi della legge n.130/2022, allaCorte di giustizia tributaria di secondo grad o dell ’ Emilia Romagna, indiversa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquida- zionedelle spese di lite.

P.Q.M.

LaCorte: accoglie il prim