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Decreto — n. 18159/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to inaction and corrects a clerical error regarding attorney fee distribution.

Numero d'incarto Decreto — n. 18159/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the initial appeal against the tax agency's decision inadmissible because the appellant failed to request a ruling within the statutory forty-day period. The taxpayers argued that the subsequent order of extinction contained a clerical error by omitting the instruction to deduct attorney fees from the appellant's account. The court recognized this omission as a mere oversight and ordered the correction of the decree to ensure the fees were properly allocated to the opposing counsel.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal declared inadmissible due to the expiration of the time limit for requesting a decision may be corrected if a clerical error regarding the allocation of costs is identified, provided the error does not affect the substance of the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal expiration of time limit clerical error correction allocation of costs tax agency proceedings attorney fees distribution cassation procedure sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
P E C Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi U B A A R dell'art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 822/2022 Numero sezionale 1734/2023 .N umero di raccolta generale 18159/2023 provvedersi a dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione al o Data pubblicazione one 26/06/2023 sensi dell'art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
P E C Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi U B A A R dell'art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 822/2022 Numero sezionale 1734/2023 .N umero di raccolta generale 18159/2023 provvedersi a dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione al o Data pubblicazione one 26/06/2023 sensi dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ente R U B A A D a : DECRETO s o E m e s R T O sul ricorso iscritto al n. 822/2022 R.G. proposto da: O B E R AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI O U C C I PORTOGHESI 12, presso l' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO S D a : t o che la rappresenta e difende a F i r m -ricorrente- - 5 3 2 contro 4 a MERAGLIA MARCO e PALMA SERGIO entrambi elettivamente f f 8 1 1 6 1 4 domiciliati in PARETE, via PIO LA TORRE 22, presso lo studio 7 0 c0 e dell'avvocato CICCARELLI VINCENZO che li rappresenta e difende 8 e b c c e c unitamente all'avvocato TAMBURRINO GABRIELE 8 e l -con troricorrenti- i a S e r C A N G avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA CAMPANIA A . P . n.4703/2021 depositata il 07/06/2021 S . P E C Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi U B A A R dell'art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; : D a o Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte T T A E m e s s A B E ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; S E L I N C I Ritenuto, pertanto, che - a norma dell'art. 380-bis, secondo M A R A comma, c.p.c. - il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 822/2022 Numero sezionale 1734/2023 .N umero di raccolta generale 18159/2023 provvedersi a dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione al o Data pubblicazione one 26/06/2023 sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.; 03"8 Ritenuto che, a norma dell'art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.; o

P.Q.M.

o Dichiara estinto il giudizio. c,5 o Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna D controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella o misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli o accessori di legge. o o cd D Così deciso in Roma, il 22/06/2023 Il Consigliere Delegato c, c, Roberto Succio o o o o a, o _o o CORTE DI CASSAZIONE Ufficio Relazioni con il Pubblico ut e (2/-y2s2. bt(2/t.".11, /COM 07)At'llieil1 40031 k\m/IM(aira) À] .M 1QXQJ Az -/Q2 igq dA:(>t,(197n1 CtentCe P^-1 tp CJ- AQ, kQ f\gtiVl/ Uji"lAill`kre) QII9AVr° ROWA A5 /Q4 tO 4e igt, Js 1-5k."(v t'ulAw-uu Numero registro generale 13613/2023 aw> 1:2 Numero sezionale 712/2024 Numero di raccolta generale 10034/2024 F2> •4- Data pubblicazione 12/04/2024 3 CN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Ta a> Oggetto: correzione di errore materiale c.9 Composta da:

Francesco Federici - Presidente - o_ m D Roberto Succio - Consigliere Relatore - R.G.N. n Gian Andrea Chiesi - Consigliere - Cron. *L:Andrea Antonio Salemme - Consigliere AC - 26/01/2024 L< - Pierpaolo Gori - Consigliere - o E ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso ex art. 287-288-391 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 13613/2023 proposto da: PALMA SERGIO e MERAGLIA MARCO rappresentati e difesi come da procura speciale in atti dall'avv. Vincenzo Ciccarelli (PEC: vincenzo.ciccarelli@avvocatismcv.it) e dall'avv. Gabriele Tamburrino (PEC: qabriele.tamburrino@avvocatismcv.it ) - ricorrenti - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - con troricorrente - avverso il decreto di estinzione del giudizio r.g. 822/2022 n. racc. gen. 18159/2022 depositato in data 22/06/2023;

Cons. Est. Roberto Succio - I Numero registro generale 13613/2023 9 Numero sezionale 712/2024 f 4 b b e udita la relazione della causa svolta nella cameraNumero di raccolta nenerale 10034/2024 di consiglio non 4 5 9 0 3 Data ptroblicazione 12/04/2024 7 2 d 0 partecipata del 26/01/2024 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; 5 c a Rilevato che: 6 9 24 3 a d - Meraglia Marco e Palma Sergio chiedono la correzione dell'errore f 9 c 6 6 b materiale commesso nel decreto di estinzione del giudizio n. racc. l i a S e r generale 18159/2022 del 26 giugno 2023; - i contribuenti rilevano l'errore materiale nella parte in cui si è N G C A 3 A .

P . mancato di disporre la distrazione delle spese a favore dei S . procuratori delle ridette parti; B A P E C Considerato che: A R U D a : - l'errore materiale emerge ictu ()cui/ dagli atti quanto alla mancata indicazione della distrazione delle spese, sì che tale omissione M E L A E m e s s o concreta una mera svista del Consigliere delegato; C A R I A - pertanto, può darsi corso alla correzione nel senso che là ove è V A L scritto, nel dispositivo, "Condanna la parte ricorrente al D a : t o pagamento, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del i r m a F - 7 d giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.900,00 per compensi, 9 3 8 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge" deve leggersi ed 3 6 6 d 0 6 7 d 0 5 0 3 c intendersi "Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore f 3 4 8 3 1 5 di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, 4 2 4 a che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese 5 l # : i a r forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori C A 3 S e N G delle parti controricorrenti che si sono dichiarati antistatari";

A . P . S .

P.Q.M.

P E C B A la Corte dispone correggersi il decreto di estinzione del giudizio n. racc. A R U generale 18159/2022 del 26 giugno 2023 nel senso che là ove è scritto, D a : s s o nel dispositivo, "Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di E m e C O ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di R I C I F R A N C E S F E D E legge" deve leggersi ed intendersi "Condanna la parte ricorrente al D a : t o Cons. Est.

Roberto Succio - 2 F i r m a Numero registro generale 13613/2023 o .0 o n Numero sezionale 712/2024 eg 03 N,urridné>itaccg3lttlaegggrala1034/2024 o o pagamento, in favore di ciascuna controricorrente e ,r Data ptbblicazione 12/04/2024 r-o cm o giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre no . c, o o, alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro „ . -., , o 200,00 e agli accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori delle . _o parti controricorrenti che si sono dichiarati antistatari".

ú -ffi .. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e per l'annotazione ,) de