Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 17685/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new legislative decree provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 17685/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings under the new legislative framework. The lower court confirmed that the insertion of the case into the official list of terminated judgments satisfied the statutory requirements for closure without a formal denial of the claim. Consequently, the appeal was dismissed as the substantive dispute had already concluded by operation of law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5, comma 12 of Legislative Decree No. 13/2023; Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure: The court declares that tax proceedings are extinguished by operation of law when the case is automatically included in the list of terminated judgments pursuant to the new legislative decree, without the need for a specific request from the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation extinction automatic termination proceedings legislative decree 2023 code civil procedure judicial closure mechanism contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5, comma 12 of Legislative Decree No. 13/2023
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21267/2022 R.G. proposto da : D’ANTONI ALCAMO VITTORIO, D’ANTONI LETIZIAe D ’ANTONI GIUSEPPINA, rappresentati e difesi dell’avvocato PIGNATONE ROBERTO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n.6753/08/2022 depositata il 02/08/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL