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Decreto — n. 16343/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 16343/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished following the automatic termination of proceedings under Article 5 of Law No. 130/2022. The lower court found that the insertion of the case into the tax authority's list documented the regular conclusion of the dispute without any party requesting a hearing. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving the burden of advanced costs on the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code: When a tax dispute is automatically terminated by the insertion into the official list without a request for a hearing, the proceedings are extinguished by operation of law.

Parole chiave

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automatic termination tax dispute resolution procedural extinction Civil Procedure Code cost allocation rules administrative list insertion default judgment procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code
5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21027/2022 R.G. proposto da : DE GREGORIO GIANCARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato POLCINO ANTONIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIR PROV.LE DI BENEVENTOe AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania n. 1775 /18 /2022 depositata il 15/02/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO