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Decreto — n. 16264/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 16264/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings under the new procedural law. The lower court found that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute without any party requesting a hearing. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving the burden of costs on the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: When a case is listed for automatic termination under the new procedural regime, the proceedings extinguish by operation of law unless a party requests a hearing within the statutory period.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural extinction automatic termination tax litigation new procedural law costs allocation list of cases hearing request procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code
5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Art. 40, comma 4 of D.L. No. 13/2023
545 /26 /2022 depositata il 02/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22597/2022 R.G. proposto da : PICCOLO FRIULI S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato BALENA GIANPIERO contro AGENZIA DELLE ENTRATE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Puglia SEZ.DIST. Foggia n. 545 /26 /2022 depositata il 02/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCE