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Decreto — n. 16136/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares civil lawsuit extinguished due to procedural timeline compliance under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 16136/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil lawsuit between the Revenue Agency and Francesco Latti extinguished. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under Article 5 of Law No. 130/2022 documented the regular conclusion of the dispute without any objections. Consequently, the court ruled that the process ended automatically as no party requested a hearing within the statutory period.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code: The court establishes that a civil proceeding is automatically extinguished when the prescribed timeline for requesting a hearing expires without such request, following the formal inclusion of the case in the statutory list.

Parole chiave

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procedural extinction tax litigation timeline automatic case closure statutory list inclusion hearing request deadline civil procedure rules Revenue Agency dispute tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, Law No. 130/2022
Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code
5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9626/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro LATTI FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati RIDOLA MARIO GIUSEPPE e BARONE GIAN ENRICO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Piemonte n. 85 /04 /2022 depositata il 10/01/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROC