Civil court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit between Olivia Persano and the Italian Revenue Agency extinguished. The lower court found that the case was automatically terminated because the Revenue Agency transmitted the list of concluded proceedings as required by Article 5 of Law No. 130/2022, and no party requested a hearing. Consequently, the court ruled that the procedural process ended by operation of law, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code: When the tax authority transmits the list of concluded proceedings under the new legislation, the civil action is automatically extinguished unless a hearing is specifically requested by a party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21925/2021 R.G. proposto da : PERSANO OLIVIA, rappresentata e difesa dall’avvocato PINTO GIOVANNI, contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE DI ROMA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PUGLIA SEZ. DIST. TARANTO n. 1099/28/2021 depositata il 25/03/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO I