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Decreto — n. 15339/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new procedural law without party request.

Numero d'incarto Decreto — n. 15339/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the automatic termination of proceedings mandated by the new procedural law. The lower court ruled that the case was definitively closed because neither party requested a hearing to declare extinction, despite the law's provisions. Consequently, the court upheld the decision that the legal process ended without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure: When the law provides for the automatic extinction of proceedings upon the transmission of a list, the extinction takes effect without a specific request from the parties, unless they explicitly request a hearing to declare extinction.

Parole chiave

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automatic extinction of proceedings Law 130/2022 Code of Civil Procedure procedural termination lack of party request extinguished lawsuit automatic closure procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5840/2021 R.G. proposto da : MARCHETTA CARMELO, MARCHETTA MAURIZIO SEBASTIANO, rappresentati e difesi dall'avvocato RUGGERI IRIS MARIA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. ME SSINA n. 4420/02/2020 depositata il 29/07/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniegoai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO