Court declares tax litigation extinguished due to procedural listing and lack of party requests for hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished following the procedural listing of the case in the Agency's document list. The plaintiff argued for a hearing, but the court found no valid request for treatment under the relevant law. Consequently, the proceedings terminated automatically, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 4, 11, 12 of Law n. 130/2022; When a tax dispute is listed in the Agency's document list without a party requesting a hearing, the process extinguishes by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27849/2019 R.G. proposto da DI GIAMPIETRO LEO, rappresentato e difeso dagli avvocati DEL FEDERICO LORENZOe D'ILIO VALERIA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Abruzzo n. 500/6/2018 depositata il 18/05/2018,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO I