Civil appeal dismissed; tax court ruling declared extinguished by law due to lack of party response.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the appeal against a tax court decision declaring the civil proceedings extinguished. The lower court found that no party filed a request for a hearing within the statutory deadline, triggering automatic termination under Article 5 of Law No. 130/2022. Consequently, the court ruled that the legal process ended without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, L. 130/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When parties fail to request a hearing within the legal term, the proceedings are extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14434/2020 R.G. proposto da : ZANDRI MARIA PIA, GUERRINI ANTONELLA, GUERRINI SILVIA, rappresentati e difesi dall'avvocato PICARELLI GENNAROe GUERRINI PASQUALINA, rappresentatae difesa dall'avvocato FRADEANI FRANCESCO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Marche n.727/ 03/ 2019 depositata il 17/09/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTIN