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Ordinanza — n. 9869/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax payment order due to voluntary settlement and payment of debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9869/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinguished after the appellant voluntarily adhered to a simplified payment procedure and fulfilled the debt. Although the first-instance judgment had accepted the appeal, the appellant submitted a memorandum requesting the judgment's extinction alongside proof of payment. The court ruled that the dispute was resolved by the appellant's actions, thereby terminating the litigation and offsetting legal costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis.1 c.p.c.; Art. 1 D.L. 16/10/2017 n. 148: When a party voluntarily adheres to a simplified payment procedure and pays the debt, the proceedings are extinguished by cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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voluntary settlement simplified payment procedure extinction of proceedings cessation of subject matter tax payment order adhesion to simplified procedure offset of legal costs opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis.1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.Va pregiudizialmente evidenziato che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 cod.
Art. 1 D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
con la quale ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata ex art. 1 del d.l.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R.
Art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
con la quale ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata ex art. 1 del d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20559/2014 R.G. proposto da: TANCA MARIA BONARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato LORENTI PIER LUIGI (LRNPLG38P02F979N), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato PURI PAOLO (PRUPLA65H01H501I), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2574/2014 depositata il 16/04/2014, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI.

RILEVATO CHE 1.Maria Bonaria Tanca ha impugnato l’intimazione di pagamento 09720099119279861, fondata su altra cartella di pagamento. 2.All’esito del giudizio di primo grado, il ricorso è stato accolto. 3.La sentenza di primo grado è stata riformata in appello. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente 5.Si è costituita con controricorso Equitalia Sud s.p.a. 6.La causa, originariamente fissata all’udienza del 19 dicembre 2017, è stata rinviata a nuovo ruolo, all’esito della istanza di definizione agevolata della contribuente. 7.All’udienza camerale del 4 aprile 2023 la causa è stata definita.

CONSIDERATO CHE 1.Va pregiudizialmente evidenziato che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. con la quale ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata ex art. 1 del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. nella legge 4 dicembre 2017. Unitamente alla predetta memoria la ricorrente ha documentato l’intervenuto pagamento di quanto dovuto, sicché va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

2. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte: dichiara estinto il giudizio; dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente giudizio. Così dec