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Sentenza — n. 8677/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows VAT appeal by finding procedural violation due to lack of prior inspection access.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8677/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Italy partially allowed the taxpayer's appeal against a tax assessment, quashing the lower court's decision. The court found that the administrative act was illegal because it was issued before the mandatory sixty-day period following an on-site inspection, which guarantees the taxpayer's right to a contradictory procedure. Although the taxpayer argued for a general right to contradiction based on EU law, the court ruled this applies only when an actual inspection or access has occurred, which was not the case here as the controls were purely documentary. Consequently, the first ground was accepted, absorbing the remaining complaints, and the case was remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 12 comma 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212; In tax verification proceedings, the sixty-day deadline for issuing an assessment notice following an on-site inspection is mandatory to ensure the contradictory procedure, and its violation renders the act illegal unless urgent reasons exist.

Parole chiave

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Italian tax law contradictory procedure VAT assessment on-site inspection procedural illegality administrative act tax appeal

Disposizioni normative citate

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Art. 12 comma 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
Va ribadito che: « In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12,comma 7, dell a legge 27 luglio 2000, n.
Art. 2909 cod. civ.
Art. 41 § 2 lettera a) CDFUE
D.P.R. n. 633/72
2697 cod. civ.
n.633/72 e 2697 cod. civ., nonch é della quarta censurache introduce un vizio motivazionale per omesso esame di fatt i controversie decisivi.

Giurisprudenza citata

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Cass.Sez. 5 - Ordinanza n. 15374 del 20/07/2020
CGUE 3 settembre 2009, C - 2/08, Olimpiclub
Cass. Sez. Un. 9 dicembre 2015, n. 24823
Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 701 del 15/01/2019
Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 22644 del 11/09/2019
CGUE 3 luglio 2014, C - 129 e 130/13, Kamine International Logistics BV e Datema Hellmann Worldwide Logistics BV contro Staatssecretaris van Financiën
CGUE 8 marzo 2017, C - 14/16, Euro Park Service
CGUE 20 dicembre 2017, C - 276/16, Preqù Italia srl
CGUE 9 novembre 2017, C - 298/16, Ispas

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Testo completo

onsegna di documentazione daparte della contribuente in risposta agli stessi. 6.Il motivo non è affatto scarsamente intelleggibile, come si legge in controricorso, dal momento che con chiarezza censura la ratio deci- dendiespressa dalla CTR, incentrata sul mancato rispetto del contrad- dittorioendo-procedimentale. 6.1.Inoltre, se nella parte del controricorso (cfr. pp.33 e ss.) in cui si fariferimento all ’ effetto di asserito giudicato esterno discendente dalla sentenza della CTR n.351/22/2014 resa inter partes e favorevole ad HPrelativamente a ripresa IVA 2005 è individuabile un ’ eccezione pre- liminare- cosa dubbia dal momento che parte controricorrente con- cludeper l ’ infondatezza del motivo - essa è infondata.

Infatti, va data continuità anche nel caso di specie all ’ orientamento della Sezione (Cass.Sez. 5 - , Ordinanza n. 15374 del 20/07/2020) secondo cui nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato est erno previsto dall'art.2909 cod. civ., in relazione alle controversie in materia di IVA, è soggetto alla primazia del diritto unionale (come interpretato da CGUE 3 settembre 2009, C - 2/08, Olimpiclub), anche con riferimento allasua proiezione oltre il per iodo di imposta considerato circa i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie impositiva che, esten- dendosiad una pluralit à di annualit à , abbiano carattere stabile o ten- denzialmentepermanente, allorquando affiori una questione di contra- stoa pratiche abusive.

Sicch é , ove esse non sussistano, come nel caso di specie, il giudicato formatosi su diverso anno di imposta richiede l'esamedelle questioni e dei presupposti di fatto per la diversa annua- litàe la sua efficacia dipende dalle concrete ci rcostanze accertate, ele- mentineppure specificamente dedotti n é dimostrati in controricorso. 6.2.Tanto premesso, il motivo è fondato. Va ribadito che: « In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12,comma 7, dell a legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpre- tato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decor- rentedal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effett uato unaccesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle opera- zioni - determina di per s é , salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza,l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", poi- chédetto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contrad- dittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede traamministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e pi ù effi- caceesercizio della potest à impositiva.

Il vizio invalidante non consiste nellamera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hannodeterminato l'emissione anticipata, bens ì nell'effettiva assenza didetto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ri- correnza,nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essereprovata dall'ufficio. » (Cass. Sez. Un., Sentenza 29 luglio 2013 n.18184). 7.Inoltre, le Sezioni unite della Corte hanno anche precisato che « In temadi diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazionefinanziaria è gravata di un obbligo generale di con- traddittorioendoprocedimentale, la cui violaz ione comporta l'invalidit à dell'atto purch é il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concretole ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati",mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nellalegislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicch é essosussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.

» (Cass.Sez. Un. 9 dicembre 2015, n. 24823). Non vi sono r agioni per discostarsi nel caso di specie da tale autorevole insegnamento, mai superato(Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 701 del 15/01/2019, Rv. 652456 - 01; conforme, ad es. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 22644 del 11/09/2019,Rv. 655048 - 01). 8.Nel caso di specie, è pacifico che le riprese non conseguono ad ac- cesso, ispezione o verifica, trattandosi di controlli meramente docu- mentali,ossia condotti sulla base delle dichiarazioni e della documen- tazione gi à in possesso dell ’ Amministrazione, integrate con la d ocu- mentazionefornita dalla contribuente a seguito di ricezione di questio- nari(controlli c.d. a tavolino).

Pertanto, l ’ art.12 comma 7 Statuto non trova applicazione alla fattispecie non essendo condivisa dalla giuri- sprudenzadi legittimit à summenzionata la prospettazione della contri- buente,accolta dalla CTR, secondo cui sussisterebbe un obbligo gene- ralizzatodi contraddittorio endoprocedimentale. 9.Quanto poi alla specifica ripresa IVA per cui è causa, tributo armo- nizzatoper cui si pone in linea generale la questione del contraddittorio sulla base del diritto eurounitario in forza dell ’ art. 41 § 2 lettera a) CDFUEcome interpretato da CGUE 3 luglio 2014, C - 129 e 130/13, Ka- mino International Logistics BV e Datema Hellmann Worldwide Logi- stics BV contro Staatssecretaris van Financi é n , §§ 75 - 80;

C - 349/07, Sopropé- Organizagtes de Calgado Lda contro Fazenda P ú blica , §§ 37 - 38;CGUE 8 marzo 2017, C - 14/16, Euro Park Service , § 36; CGUE 20 dicembre 2017, C - 276/16, Preq ù Italia srl , §§ 45 ss.; 9 no vembre 2017, C - 298/16, Ispas , §§ 26, 28 e ss., è la stessa contribuente a ricordareche, nel caso di specie, a seguito dei questionari, il contrad- dittorioè intervenuto ben 3 volte con consegna di documentazione da partedella contribuente in risposta alle richieste, e ci ò dimostra ine- quivocabilmenteche nella fase del procedimento amministrativo è in- tervenuta in concreto l ’ interlocuzione effettiva tra le parti, prima dell’adozionedell’atto impositivo. 10.L’accoglimento del primo motivo, attinente questi one preliminare cheinveste il procedimento amministrativo erroneamente ritenuto vio- latodalla CTR, con susseguente erronea preclusione alla disamina delle restantidoglianze, determina l ’ assorbimento del secondo motivo di ri- corso,in cui è dedotto il dife tto assoluto di motivazione, del terzo, che prospettala violazione e falsa applicazione degli artt.19 comma 1 e 21 comma2 lett.

b) d.P.R. n.633/72 e 2697 cod. civ., nonch é della quarta censurache introduce un vizio motivazionale per omesso esame di fatt i controversie decisivi. 11.In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assor- bitii restanti, la sentenza va cassata e il giudizio è rinviato alla Corte digiustizia di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinchési attenga all ’ enunciato principio e si pronunzi anche sulle que- stioni da lei dichiarate assorbite, oltre che sulle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

LaCorte: Accoglieil primo motivo di