Italian tax court suspends appeal due to new simplified payment procedure law effective July 2023.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court suspended the tax appeal against an income tax assessment regarding a land sale. The taxpayers argued the land was agricultural at the time of sale, while the tax agency claimed it was buildable. The court granted the suspension because the new simplified payment procedure law, enacted in late 2022, became effective in July 2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197; The court suspends ongoing tax proceedings when a new simplified payment procedure law enters into force, allowing parties to resolve disputes under the new regime before the old procedure concludes.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 14396/2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro TOSI MARCO ANGELO, TOSI CARLO ADOLFO, elettivamente domiciliati in Roma Viale G. Mazzini 146, presso lo studio dell’avvocato Manlio Spaziani Testa (TSOMCN61B08F955W) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Massimo Scarmigli (SCRMSM37B07H501F) che li rappresenta e difende. -Resistenti con atto di costituzione - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.
LOMBARDIA n. 897/2015 depositata il 09/03/2015. IRPEF ACCERTAMENTO Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 dal Consigliere Riccardo Guida. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, nei confronti di Marco Angelo Tosi e di Adolfo Tosi, che hanno resistito con atto di costituzione, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Lombardia, indicata in epigrafe, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione diretta, per il 2006, la plusvalenza da cessione a titolo oneroso (in data 15/06/2006) di un terreno edificabile, ha respinto l’appello dell’ufficio in ragione del fatto che, al momento della vendita, il terreno risultava “agricolo” e non “edificabile”;
2. la causa proviene dalla Sezione VI-5 (ordinanza del 21/12/2016) che ha rilevato un contrasto nei precedenti della Corte;
3. i contribuenti, con istanza datata 27/01/2023, hanno chiesto che il processo sia sospeso in vista della definizione agevolata, a norma dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197;
4. si deve dichiarare che il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023;
P.Q.M.
dichiara che il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 e, previa riconvocazione, ne