Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1288/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal and declares case extinguished due to payment of tax debt pending litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1288/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer had paid the disputed amount while the case was pending. Although the taxpayer submitted a declaration of payment, the tax agency did not object to this settlement. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute no longer existed, terminating the proceedings without a substantive decision on the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 D.L. 119/2018; Art. 6 D.L. 188/2019: When a taxpayer pays the disputed tax amount pending litigation and the opposing party does not object, the judicial proceeding is extinguished for cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal extinguishment payment pending litigation cessation subject matter tax debt settlement no objection required deduzione per spese procedura giudiziaria tributaria spese secondo la LStrl

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 D.L. 119/2018
Art. 6 D.L. 188/2019
Art. 46 comma 3 D.Lgs. 546/1992
Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6503/2015 R.G. proposto da : IOVANE LUIGI, elettivamente domiciliato in Roma Piazza G. Mazzini, 27,presso lo studio dell’avvocato NICOLAIS GIULIA che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. GAETA CARLO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore, domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 7479/2014depositata i l 29/07/2014 ;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022dal Consigliere RITA RUSSO. RILEVATO CHE Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento notificato gli dall'Agenzia delle entrate, con il quale sono stati accertati maggiori redditi imponibili per l'anno 2006. I l ricorso è stato respinto in primo grado. I l contribuente ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale della Campania ha respinto. Avverso la predetta sentenza Luigi Iovane ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. Si è costituita con controricorso l'Agenzia delle entrate.

S uccessivamente il contribuente ha depositato una memoria con la quale ha esposto di avere definito la controversia ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6del decreto legge 119/2018 allegando copia della domanda e ricevuta di presentazione; nella predetta domanda si attesta che l'importo lordo dovuto è stato versato in pendenza di giudizio. N ulla ha opposto l'Agenzia delle entratee pertanto, ai sensi dei commi 12 e 13 dell’art 6 del decreto legge 118/2019, il giudizio ̀ da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Così de