Italian tax court dismisses appeal and declares case extinguished due to payment of tax debt pending litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer had paid the disputed amount while the case was pending. Although the taxpayer submitted a declaration of payment, the tax agency did not object to this settlement. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute no longer existed, terminating the proceedings without a substantive decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 D.L. 119/2018; Art. 6 D.L. 188/2019: When a taxpayer pays the disputed tax amount pending litigation and the opposing party does not object, the judicial proceeding is extinguished for cessation of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6503/2015 R.G. proposto da : IOVANE LUIGI, elettivamente domiciliato in Roma Piazza G. Mazzini, 27,presso lo studio dell’avvocato NICOLAIS GIULIA che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. GAETA CARLO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore, domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 7479/2014depositata i l 29/07/2014 ;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022dal Consigliere RITA RUSSO. RILEVATO CHE Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento notificato gli dall'Agenzia delle entrate, con il quale sono stati accertati maggiori redditi imponibili per l'anno 2006. I l ricorso è stato respinto in primo grado. I l contribuente ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale della Campania ha respinto. Avverso la predetta sentenza Luigi Iovane ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. Si è costituita con controricorso l'Agenzia delle entrate.
S uccessivamente il contribuente ha depositato una memoria con la quale ha esposto di avere definito la controversia ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6del decreto legge 119/2018 allegando copia della domanda e ricevuta di presentazione; nella predetta domanda si attesta che l'importo lordo dovuto è stato versato in pendenza di giudizio. N ulla ha opposto l'Agenzia delle entratee pertanto, ai sensi dei commi 12 e 13 dell’art 6 del decreto legge 118/2019, il giudizio ̀ da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Così de