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Decreto — n. 34718/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 34718/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The parties involved were Ruggeri Rocco and Pasetto Carmen against Lapini Mario, Lapini Renato, and Rex Oil SRL regarding a dispute originating from a second-instance judgment in Florence. The court ruled that silence on the settlement offer constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs to the appellant.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement proposal silence forty day period renunciation of appeal costs allocation Italian Civil Procedure Code judicial settlement offer ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9935/2022 R.G. proposto da : RUGGERI ROCCO, PASETTO CARMEN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI EMANUELA (RMNMNL70H42H501Q), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALIMENA ELISEO ALFONSO (LMNLLF62T15F416B) -ricorrente- contro LAPINI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI, 40, presso lo studio dell’avvocato CRESCI GIOVANNA (CRSGNN70M51D612H), rappresentato e difeso dagli avvocati SEGHI LUIGI (SGHLGU57C04D612J), FALCO FRANCESCO (FLCFNC71T02D612N) -controricorrente- nonchécontro LAPINI RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE DELLE PROVINCIE, 11, presso lo studio dell’avvocato MANCINI REMIGIO (MNCRMG56E31H501Y), rappresentato e difeso dagli avvocati GIRONI ANDREA (GRNNDR68M11H501V), VILIGIARDI DONATELLA (VLGDTL56L67C415F) -controricorrente- nonchécontro REX OIL SRL, DANZI PAOLO, UGF ASSICURAZIONI, RUHR CHIARA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.1844/2021 depositata il 04/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deci