Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Benevento Court's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Umberto De Tata, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent, the Municipality of Benevento, argued that the delay constituted a waiver of rights. The court ruled that under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, the lack of a timely request to decide the appeal meant it was deemed withdrawn, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6609/2023 R.G. proposto da : DE TATA UMBERTO, elettivamente domiciliato in pesco sannita via roma 54, presso lo studio dell’avvocato CAPOCEFALO SPARTICO (CPCSRT54C16E249M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI BENEVENTO, elettivamente domiciliato in BENEVENTO VIA ANNUNZIATA, presso lo studio dell’avvocato CATALANO VINCENZO (CTLVCN63E01A783W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DRESDA MARCO (DRSMRC85A06B963D) -controricorrente- avverso la sentenza del TRIBUNALE di BENEVENTO n.2007/2022 depositata il 13/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 01/12/2023. Il Presiden