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Decreto — n. 32602/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to silence on proposal for settlement under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 32602/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation proceedings extinguished because neither party requested a decision on the proposed settlement within the statutory forty-day period. The appellant, Greco, and the incidental appellant, Greco, remained silent after the proposal was communicated to them, while the third party, Vasilica, was not involved in the settlement discussion. Consequently, the court ruled that both appeals were deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the termination of the case and mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the parties on a proposal for settlement constitutes a tacit renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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tacit renunciation of appeal proposal for settlement extinction of proceedings Code of Civil Procedure mutual compensation of costs restituzione e risarcimento controversie patrimoniali fine del processo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né il ricorrente principale né la ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, ma esse possono compensarsi fra le parti costituite atteso l’esito negativo dei due ricorsi contrapposti, mentre non è luogo a provvedere nel rapporto con la parte intimata;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né il ricorrente principale né la ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ entrambi i ricorsi de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4712/2023 R.G. proposto da : GRECO GAETANO GEO, domiciliatosiin ROMA VIA CALAMATTA 27, presso lo studio dell’avvocato GRECO LUIGI (GRCLGU63B05Z133T) rappresentato e difeso dall'avvocato ESPOSITO GIACOMO RAFFAELE(SPSGMR67M03L331S) -ricorrente- contro HDI ITALIA S.P.A. (GIÀ AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.), elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO (MGNFNC69B15H501Z) che lo rappresenta e difende -resistente e ricorrente incidentale - e contro VLASE VASILICA -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.1746/2022depositata il 21/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. con riferimento sia al ricorso principale che al ricorso incidentale, che è statacomunicata alle parti costituite ;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né il ricorrente principale né la ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ entrambi i ricorsi de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, ma esse possono compensarsi fra le parti costituite atteso l’esito negativo dei due ricorsi contrapposti, mentre non è luogo a provvedere nel rapporto con la parte intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione su entrambi i ricorsi . Compensa le spese fra ricorrente principale e ricorrente incidentale. Così deciso in Roma,il 22/11/2023. Il Presidente d