Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Rome Tribunal's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Daniel Del Monte, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent, Unicredit S.P.A., argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case definition within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16487/2022 R.G. proposto da : DEL MONTE DANIEL (DLMDNL72M06H501M) , elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA N. 21, presso lo studio dell’avvocato LONGO MAURO (LNGMRA66R01H501X), da sé stessorappresentato e difeso -ricorrente- contro UNICREDIT S.P.A., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CESI 72, presso lo studio dell’avvocato BUONAFEDE ACHILLE (BNFCLL58T16F839M), che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 4041/2022 depositata il 15/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3 00,00 (tr ecento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 23/10/2023 I