Italian Court dismisses appeal due to formal withdrawal by the appellant and acceptance by the opposing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed following the appellant's formal withdrawal and the opposing party's acceptance. The appellant, represented by two lawyers, submitted a written renunciation of the appeal against the second-instance judgment, which was communicated to the other side. The court ruled that the withdrawal and subsequent adherence met the requirements of the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings without further action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, co. 3 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A legal proceeding is extinguished by a formal withdrawal of the appeal if the opposing party adheres to the renunciation, provided the requirements of the Civil Procedure Code are met.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.R.G. proposto da: LOVISON OSCAR LVSSCR54L21Z600L, domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO CANNIZZARO, MAURO CONTIN; –ricorrente – contro GOBBO FABRIZIO GBBFRZ73C23M052H, CASTELLI CLAUDIO CSTCLD56R09I775J, elettivamente domiciliati in ROMA, Via Marianna Dionigi 29, presso lo studio dell'avvocato MARINA MILLI, rappresentati e difesi dall'avvocato RICCARDO CANILLI; –controricorrenti – nonché contro MARCAZZAN LUCA MRCLCU67C28E682A, MARCAZZAN ROBERTO MRCRRT69E13E682B;
–intimati – avverso la sentenza n. 479/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/03/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che la rinuncia è stata comunicata alla controparte costituita, a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevato che il difensore dei controricorrenti ha depositato in atti l’adesione alla rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,