Italian court dismisses appeal via withdrawal decree citing CPC articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the litigation extinguished through a decree following the plaintiff's formal withdrawal. The procedural outcome relied on the defendant's subsequent adherence to the withdrawal, satisfying the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and expenses were waived due to the mutual agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A lawsuit is extinguished by decree when the plaintiff withdraws and the defendant adheres, rendering further judicial intervention unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4867/2023 R.G. proposto da : LAURENTINA MULTISERVICE COOP SOCIALE 01823960560, in persona del legale rappresentante pro tempore DINO MORETTI, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’avvocato FIAMMETTA CINCINELLI, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro IMMOBILE SERVICES SRLS 01633410558, in persona del legale rappresentante pro tempore ROSARIO LEONARDO PERCONTE LICATESE, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’avvocato ROBERTA SCARCHINI, che la rappresenta e difende;
–controricorrente – avverso la sentenza n. 767/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/02/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal l.r.p.t. della società ricorrente e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal l.r.p.t. della società controricorrente e dal difensore; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, il