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Decreto — n. 27063/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 27063/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal dismissed following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, a naval consortium, submitted a written renunciation of the appeal against Allianz SpA, which the court verified met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the proceedings were extinguished without the need to address the merits of the dispute or allocate costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, if properly executed, extinguishes the proceedings without the necessity of a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure formal renunciation judicial extinction difetto formale di procedura difetto di legittimazione del ministero pubblico indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8523/2023 R.G. proposto da : CONSORZIO NAVALE SCARL 02667490425, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avvocato STEFANO BRUGIAPAGLIA, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro ALLIANZ SPA 05032630963; -intimata – avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/01/2023; lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal l.r.p.t. della società ricorrente e dal difensore; rilevato che l’intimata non risulta costituita nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorreprovvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, il 21.09