Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties argued over the procedural timeline, but the court found no objection raised by the appellant. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the applicants to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30924/2021 R.G. proposto da : ZANINOTTO MARIO, DE ZAN AUGUSTA ANNA, ZANINOTTO GIORGIO, domiciliati per legge in ROMA, presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato SCANTAMBURLO MASSIMO (SCNMSM65M18L407J) -ricorrenti- contro BANCA DI CIVIDALE SCPA, in persona del leg. rappr.nte p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BOMBOI SAVINA (BMBSVN64B44H501B), che lo rappresenta e difende in uno agli avvocati DE TOMA AMEDEO (DTMMDA66C11D962V), COSSU BRUNO (CSSBRN39S11F205F) -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2493/2021 emessa da CORTE D’APPELLO di VENEZIA.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in relazione al valore del precettato, pari, second o quanto risulta dagli atti accessibili, ad € 2.648.237,57;
P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.200,00 ( nov emiladuecento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,addì 02/0