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Decreto — n. 20050/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal and declares case extinct due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 20050/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the legal proceedings extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Although the withdrawal was communicated by the court clerk, the defendants did not accept it, yet the court found the withdrawal met statutory requirements under the Code of Civil Procedure. Consequently, the appeal was dismissed, and the plaintiff was ordered to pay the defendants' litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: A party's withdrawal of an appeal, even if not accepted by the opposing party, is valid if it meets statutory requirements, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the withdrawing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure litigation costs formal withdrawal Supreme Court Italian law revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
149 – non è stata accettata dai controricorrenti; ritenutoche la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
Art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
390 terzo comma c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – non è stata accettata dai controricorrenti; ritenutoche la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.
art. 391 c.p
149 – non è stata accettata dai controricorrenti; ritenutoche la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20071/2021 R.G. proposto da : EURORAIL ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore LARA CATTO, elettivamente domiciliata in ROMA, Circonvallazione Clodia 120, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO PIERMARINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BIAGIO CIOLLARO; -ricorrente - contro RAIS SIMONA, CIPRI' VINCENZA, DIOGUARDI CARMELO, in proprio e in qualità di erede e di ex socio di NEW LM TRASPORTI s.a.s. di Carmelo Dioguardi C. , elettivamente domiciliati in ROMA, Via R.

Grazioli Lante 76, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE AGOSTA, che li rappresenta e difende; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 1617/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/05/2021;lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che la predetta rinuncia, sebbene comunicata a cura della Cancelleria alle parti costituite –ai sensi dell’art. 390 terzo comma c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – non è stata accettata dai controricorrenti; ritenutoche la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Ro