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Ordinanza — n. 13866/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses jurisdiction regulation appeal against interim order as inadmissible due to procedural nature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13866/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the jurisdiction regulation appeal inadmissible because it targeted an order issued during a provisional procedure. The plaintiff sought to transfer the case to a specialized section after a temporary account reinstatement was denied by a lower court. The Court ruled that such interim measures lack the finality required for jurisdictional challenges and that incompetence in this context results in the rejection of the request rather than a transfer of the case.

Regesto Legislator

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Art. 669-terdecies c.p.c.; Art. 47 c.p.c.: A regulation of jurisdiction against an order issued in a provisional procedure is inadmissible because such measures are provisional and lack the definitiveness required to trigger the jurisdictional transfer mechanism.

Parole chiave

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jurisdiction regulation provisional procedure interim order transfer of jurisdiction inadmissibility procedural law Cassation Court declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 669-terdecies c.p.c.
(già Facebook Ireland Ltd.)ai sensi dell’art. 669-terdecies cod.
Art. 47 c.p.c.
Art. 669-septies c.p.c.
(già Facebook Ireland Ltd.)ai sensi dell’art. 669-terdecies cod.
Art. 96 c.p.c.
12403) e l’irrogazione alla ricorrente della condanna al pagamento, in favore della controricorrente, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, terzo comma, cod.
Art. 13 DPR 115/2002
civ., quantificata come in dispositivo; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 47 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 29/07/2013, n. 18189
Raffaele Rossi del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi(così, tra le tantissime, Cass., Sez. U, 29/07/2013, n. 18189; Cass., Sez.
Cass., Sez. U, 09/07/2009, n. 16091
18189; Cass., Sez. U, 09/07/2009, n. 16091; Cass.20/01/2017, n.
Cass. 20/01/2017, n. 1613
Cass. 07/05/2018, n. 10914
Cass. 29/05/2019, n. 14739
10914; Cass. 29/05/2019, n. 14739; Cass.
Cass. 24/06/2010, n. 12403
14739; Cass. 24/06/2010, n. 12403; Cass.
Cass. 11/11/2021, n. 33493
12403; Cass. 11/11/2021, n. 33493); ad una diversa conclusione non conduce l’avvenuta assegnazione, nel provvedimento qui impugnato, di un termine per la riassunzione della controversia innanzi l’A.G.
Cass. 11/02/2022, n. 4430
18512; Cass. 11/02/2022, n. 4430, nonché, proprio con riferimento ad un regolamento di competenza avverso provvedimento cautelare, Cass.24/06/2010, n.
Cass. 04/08/2021, n. 22208
Cass. 04/09/2020, n. 18512
Cass. 22/05/2014, n. 11331
Cass. 02/07/2020, n. 13636
11331; Cass. 02/07/2020, n. 13636); p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 19612 del ruolo generale dell’anno 2022,proposto da MAIELLO LUIGI, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Iazzetta –ricorrente – contro META PLATFORMS IRELAND LTD. (GIA’ FACEBOOK IRELAND LTD.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Rasella n. 115 (studio Portolano Cavallo) , presso lo studio degli Avv. ti Micael Montanari, Martina Lucenti, Filippo Frigerio e Luca Tormen –controricorrente – Avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI NAPOLI NORD emessa i l 2 9 giugno2022 nel procedimento civile iscritto al n. 1205/2022 del R.G.;

REGOLAMENTO DI COMPETENZA r.g. n. 19612/2022 Cons. est. Raffaele Rossi sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott.ALDO CENICCOLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 marzo 2023dal consigliere RAFFAELE ROSSI. Rilevato che con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli Nord, in accoglimento del reclamo proposto dalla Meta Platforms Ireland Ltd. (già Facebook Ireland Ltd.)ai sensi dell’art. 669-terdecies cod. proc. civ., ha revocato l’ordinanza in prime cure resa exart. 700 cod. proc. civ. dal giudice monocratico dello stesso Ufficio (con cui era stata ordinata alla società reclamante la riattivazione dell’ account di Luigi Maiello) e dichiarato la propria incompetenza in favore della sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Napoli; propone regolamento di competenza Luigi Maiello, affidandosi a tre motivi, cui resiste la Meta Platforms Ireland Ltd.; il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali invoca pronuncia declaratoria di inammissibilità del ricorso; ambedue le partihanno depositato memoria illustrativa .

Considerato che il regolamento di competenza va dichiarato inammissibile, in quanto diretto avverso ordinanza pronunciata in sede di reclamo cautelare ex art. 669-terdecies cod. proc. civ.; costituisce ius receptum che i n tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata -sia perché l’eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall’art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico r.g. n. 19612/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi(così, tra le tantissime, Cass., Sez. U, 29/07/2013, n. 18189; Cass., Sez. U, 09/07/2009, n. 16091; Cass.20/01/2017, n. 1613; Cass. 07/05/2018 , n. 10914; Cass. 29/05/2019, n. 14739; Cass. 24/06/2010, n. 12403; Cass. 11/11/2021, n. 33493); ad una diversa conclusione non conduce l’avvenuta assegnazione, nel provvedimento qui impugnato, di un termine per la riassunzione della controversia innanzi l’A.G. indicata come competente: statuizione invero ultronea ed errata, dacché nel procedimento cautelare non opera il meccanismo della translatio iudicii, in quanto l’incompetenza del giudice importa, giusta l’inequivoco disposto dell’art. 669- septies , primo comma, cod. proc. civ., il rigetto della domanda cautelare; risulta assorbito il vaglio sulle altre questioni sollevate; il regolamento delle spese di lite della presente impugnazione segue la soccombenza; l’inammissibilità del ricorso risulta, in definitiva, conforme ad un monolitico orientamento di questa Corte, avverso il quale il ricorrente si è limitato ad assertive affermazioni in senso contrario, senza alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo: tanto giustifica la qualificazione come temeraria dell’impugnazione in esame (da ultimo, Cass. 11/02/2022, n. 4430;

Cass.04/08/2021, n. 22208; Cass.04/09/2020, n. 18512; Cass. 11/02/2022, n. 4430, nonché, proprio con riferimento ad un regolamento di competenza avverso provvedimento cautelare, Cass.24/06/2010, n. 12403) e l’irrogazione alla ricorrente della condanna al pagamento, in favore della controricorrente, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., quantificata come in dispositivo; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. r.g. n. 19612/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; tale norma, difatti, si applica, in ipotesi, anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass.22/05/2014, n. 11331; Cass. 02/07/2020, n. 13636); p. q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.800 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, a titolo di responsabilità processuale aggravata ed ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro 2.800. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 1