Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Daniele Di Canda, did not act on the proposal communicated by the court, while the respondent, Deutsche Bank, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days of the proposal constitutes a deemed withdrawal of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21802/2022 R.G. proposto da : DI CANDIA DANIELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 13, presso lo studio dell’avvocato CONTUCCI MARZIA (CNTMRZ69S66H501Y), rappresentato e difeso dall'avvocato RANIERI RAFFAELE (RNRRFL77D02D704F) -ricorrente- contro DEUTSCHE BANK SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA (CMCGMR50E29H501Y), rappresentata e difesa dall'avvocato MAGNANI DANIELE (MGNDNL58A13B157B) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.398/2022 depositata il 07/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.300,00 (duemilatrecento/00), oltre esborsi in € 200,00 ed accessori di legge. Così deciso in Roma,addì 11/05/2023