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Decreto — n. 32671/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, causing automatic withdrawal of both main and incidental appeals.

Numero d'incarto Decreto — n. 32671/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation proceedings extinguished because neither the main appellant nor the incidental appellant requested a decision within the statutory 40-day period. The main appellant, Lucia Iacovone, filed a cassation appeal against a decree issued by Domenico Tandoi, while Tandoi filed an incidental appeal. The court ruled that the silence of both parties constituted a renunciation of their appeals under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the automatic termination of the case with offsetting of costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the communication of the proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal silence as renunciation forty day period incidental appeal extinction offsetting of costs violazione delle distanze dai confini rettificazione di confine confine particellare

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 2177/2020R.G., relativo al ricorso proposto da: IACOVONE LUCIA + 2, difesicome in atti; contro TANDOI DOMENICO, difes o come in atti ( controricorrent e e ricorrente incidentale); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale, né la parte ricorrente incidentale abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese processuali possano essere compensate, in ragione della reciproca soccombenza;

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; spese compensate. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 21/11/