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Decreto — n. 29477/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 29477/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation proceedings were extinguished because neither the main appellant nor the incidental appellant requested a decision within the statutory 40-day period following the proposal. The court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeals as withdrawn. Consequently, the judgment declared the case closed and ordered the processing costs to be compensated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation proposal within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory time limit deemed withdrawal procedural default compensation of costs accesso sufficiente accesso al fondo lacuna giurisdizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 12337/2022R.G., relativo al ricorso proposto da: MORICONI VALERIO + 2, difesicome in atti; contro BATASTINI LISETTA + 1, difesi come in atti ( controricorrent i e ricorrent i incidentali); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale, né la parte ricorrente incidentale abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese processuali possano essere compensate, in ragione della reciproca soccombenza;

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; spese compensate. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 16/1