Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days of silence on proposed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed judgment notification. The appellant, Lojodice Oscar, had not responded to the Ministry of Justice's proposal, while the opposing parties argued the silence constituted a formal waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such silence legally renounces the appeal, leading to the dismissal and the appellant's liability for costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of notification of the proposed judgment constitutes a legal renunciation of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29234/2022 R.G. proposto da : LOJODICE OSCAR, elettivamente domiciliato in bari Via g.pascoli 39, presso lo studio dell’avvocato LOJODICE OSCAR (LJDSCR55H02A662W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ROMA n.50290/2022 depositata il 02/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Che le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 1.100,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito. Così deciso in