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Decreto — n. 27142/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and incidentally allows withdrawal due to mutual acceptance of case termination.

Numero d'incarto Decreto — n. 27142/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinguished following a mutual agreement between the parties to withdraw their respective appeals. The appellant, Cosmi S.P.A., and the respondent, Fallimento Officine Costruzioni Ravenna S.R.L., had previously filed reciprocal appeals regarding a bankruptcy matter. The court accepted the formal renunciation of the appeals as valid under civil procedure law and ordered the case closed with cost allocation.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; Art. 15 d.lgs n. 40/2006: When parties mutually agree to withdraw reciprocal appeals, the court may declare the proceedings extinguished by decree without a full trial.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinction of proceedings reciprocal renunciation bankruptcy litigation decreto di estinzione rinuncia al dibattimento orale conseguenze del ritiro ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 15 d.lgs n. 40/2006
civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n.
art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art.
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Testo completo

23 DECRETO sul ricorso proposto da: COSMI S.P.A. A S.U., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO TORSELLO; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - contro FALLIMENTO OFFICINE COSTRUZIONI RAVENNA S.R.L., in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato KATIA FABBRI; -controricorrente e ricorrent e incidental e – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna n.1433/2022pubblicata in data 24 giugno 2022 ; Il Presidentetitolare lette l e rinunc e a l ricorso principale e al ricorso incidentale e le reciprocheaccettazioni; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissa