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Decreto — n. 20211/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 20211/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a resident in Rome, challenged a first-instance judgment against the Prefecture of Arezzo and the Ministry of the Interior. The court ruled that the silence on the proposed settlement constituted a formal renunciation of the right to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The failure of a party to request a decision within the forty-day period following the communication of a proposal for settlement constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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extinction of proceedings failure to request decision forty-day period renunciation of appeal procedural default cassation appeal statutory silence rigetto provvisorio dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE AREZZO n.237/2021 deposi tata il 30/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE AREZZO n.237/2021 deposi tata il 30/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28195/2021 R.G. proposto da : CIOLLI PIR LUIGI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati VIGANO' MARCELLO (VGNMCL82H19D612S), SPALLINA LORENZO (SPLLNZ71S15H501V) -ricorrente- contro PREFETTURA UTG DI AREZZOPREFETTURA UTG DI AREZZO -intimati- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE AREZZO n.237/2021 deposi tata il 30/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizioe condanna parte ricorrente alle spese in favore del Ministero dell’interno, spese che liquida in € 500,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito. Così