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Decreto — n. 20210/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to missing special power of attorney and failure to respond to early termination proposal.

Numero d'incarto Decreto — n. 20210/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to submit a new special power of attorney when responding to the court's proposal for early case termination. Although the appellant submitted a memorandum requesting a reform of the lower court's judgment, the absence of the required legal representation document meant the submission could not constitute a valid procedural request. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the immediate extinction of the proceedings without assessing litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal submitted after the court's proposal for early termination is invalid if it lacks a special power of attorney, resulting in the automatic extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction special power of attorney early termination proposal procedural withdrawal art 380-bis cpc crescita in giudicato della tassazione esame di cassazione procedura tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
380-bis c.p.c.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che non deve procedersi alla liquidazione delle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
380-bis c.p.c.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che non deve procedersi alla liquidazione delle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22319/2021 R.G. proposto da : CERQUETI FRANCO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DI FONSO SIMONA (DFNSMN70M60G482V) -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.6734/2021 depositata il 20/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta la parte ricorrente ha depositato in data 27.3.2023 una memoria con la quale, senza neppure accennare alla proposta di definizione anticipata (comunicata tramite PEC il 2 20.3.2023), chiede che questa Corte voglia “riformare” (sic) la sentenza impugnata;che tale memoria non può valere quale richiesta di decisione, ai sensi della norma precitata, poiché ad essa non risulta allegata una nuova procura speciale, così come prescritto dal secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che non deve procedersi alla liquidazione delle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così deciso