Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of definition. The appellant, Elital Elettronica Italiana S.r.l., did not act within the timeframe, while the opposing party, De Simone Roberto Carlo, contended for the dismissal of the procedural defect. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of definition within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL PRESIDENTETITOLARE Visti gli atti del procedimento n. 35796/2018R.G., relativo al ricorso proposto da: ELITAL ELETTRONICA ITALIANA S.R.L., difesacome in atti Contro DE SIMONE ROBERTO CARLO e altri,difesi come in atti ( controricorrent e ) ; OPRI ELENA (intimata) Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e va dichiara ta l ’ estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., si deve provvedere sulle speseprocessuali, da liquida re come in dispositivo ;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 09/0