Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal; court declares case extinguished per procedural requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant, Vardanega Alessandro, voluntarily renounced the appeal against CONSOB, a move accepted by the respondent and communicated to the parties under civil procedure rules. The court ruled that the withdrawal met all statutory requirements, thereby terminating the proceedings without a substantive decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The court may declare a cassation appeal extinguished upon the appellant's formal withdrawal, provided the procedural requirements for extinction are met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
19 DECRETO sul ricorso proposto da: VARDANEGA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORTONA 4, presso lo studio dell'avvocato STEFANO LATELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTEO DE POLI; -ricorrente - contro CONSOB -COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA BORSA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA, presso la propria sede, VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI 3, rappresentata e difesa dagli avvocati GIANFRANCO RANDISI e MARIA GIOCONDA DE GAETANO POLVEROSI; -controricorrente– per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia n.96/2019pubblicata in data 15 gennaio 2019 ;
Il Presidentetitolare letta la rinuncia al ricorso proposto da VARDANEGA ALESSANDRO, accettata dallacontroricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che si