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Decreto — n. 18495/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal; court declares case extinguished per procedural requirements.

Numero d'incarto Decreto — n. 18495/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant, Vardanega Alessandro, voluntarily renounced the appeal against CONSOB, a move accepted by the respondent and communicated to the parties under civil procedure rules. The court ruled that the withdrawal met all statutory requirements, thereby terminating the proceedings without a substantive decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The court may declare a cassation appeal extinguished upon the appellant's formal withdrawal, provided the procedural requirements for extinction are met.

Parole chiave

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cassation appeal formal withdrawal extinction of proceedings civil procedure code CONSOB appeal condono delle spese procedurali ritiro dell'istanza giudiziaria abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod.
d.lgs. n. 149 del 2022
d.lgs n. 40 del 2006
15 del d.lgs n. 40 del 2006;
art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art.
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Testo completo

19 DECRETO sul ricorso proposto da: VARDANEGA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORTONA 4, presso lo studio dell'avvocato STEFANO LATELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTEO DE POLI; -ricorrente - contro CONSOB -COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA BORSA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA, presso la propria sede, VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI 3, rappresentata e difesa dagli avvocati GIANFRANCO RANDISI e MARIA GIOCONDA DE GAETANO POLVEROSI; -controricorrente– per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia n.96/2019pubblicata in data 15 gennaio 2019 ;

Il Presidentetitolare letta la rinuncia al ricorso proposto da VARDANEGA ALESSANDRO, accettata dallacontroricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che si