Italian Supreme Court dismisses appeal via decree due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the civil proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The parties involved were the Properzio family and a company against the Municipality of Pescara and the Public Prosecutor. The court ruled that the withdrawal met all procedural requirements under the Civil Procedure Code, leading to the immediate termination of the case and an order for the plaintiff to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391 c.p.c.: The court may declare proceedings extinguished by decree when the plaintiff formally withdraws the appeal, provided that litigation costs are regulated.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
9 DECRETO sul ricorso proposto da: DI PROPERZIO MARIA CHIARA, DI PROPERZIO ANNA LUISA, DI PROPERZIO SABATINO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DORA, 1, presso lo studio dell'avvocato MARIA ATHENA LORIZIO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIULIO CERCEO, EMILIA PULCINI; -ricorrenti - Contro COMUNE DI PESCARA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO RENZI, rappresentato e difeso dall'avvocato FABRIZIO MARINELLI; -controricorrente – nonché contro PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; -intimate – per la cassazione del l a sentenza d el la Corte d’Appello di Roma , n. 1/2019pubblicata in data 21 marzo 2019 ;
Il Presidentetitolare letta la rinuncia al ricorso proposto da DI PROPERZIO MARIA CHIARA, DI PROPERZIO ANNA LUISA, DI PROPERZIO SABATINO SRL; rilevato che il Comune di Pescara non si oppone all’estinzione, avendo richiesto in sede di accettazione la liquidazione delle spese; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; visto l’art.391 cpc comma 1, ultimo inciso e comma 2; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richi esti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006previa regolazione delle spese;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro2200,00 + accessori di legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chie