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Decreto — n. 35652/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 35652/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, a local health authority, had proposed a settlement but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision within 40 days of the proposed settlement, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with the appellant bearing the costs.

Parole chiave

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procedural extinction failure to request decision 40-day deadline waiver of appeal costs allocation ripetibili spese di mora accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17915/2023 R.G.proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA SAN BERNARDO, 101, presso lo studio dell’avvocato GENNARO TERRACCIANO (TRRGNR60E08F839R) rappresentata e difesa dall'avvocato BRUNO DE MARIA (DMRBRN68C10F839X) -ricorrente- contro CENTRO MEDICO NAZIONALE LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE DEL DOTT. SANTOPAOLO ANGELO C. S.N.C., elettivamente domiciliato in SANTA MARIA CAPUA VETERE VIA VITO NICOLA MELORIO 21, presso lo studio dell’avvocato ANDREA FERRARO (FRRNDR72L07B715R) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO GALLUCCIO (GLLPLA74E29L259O), VINCENZO MIRRA (MRRVCN70H14B963F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.623/2023 depositata il 14/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensor i antistatari. Così deciso in Roma,il 20/12/2023