Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The lower court had accepted this withdrawal, and the Supreme Court confirmed its validity under the relevant Civil Procedure Code articles. Consequently, no further judicial action was required as the legal dispute was voluntarily terminated by the initiating party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without the need for further judicial determination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 11040/2021 R.G. proposto da: Di Paolo Franco, Bonini Francesca, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Maria Baratta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in via Bertoloni n. 26/b, Roma; -ricorrenti – contro Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Giovannoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via G. Nicotera n.29, Roma; -controricorrente – contro Curatela del Fallimento Coimp S.r.l.; - intimata - avverso la sentenza n. 5252/2020 della Corte d’Appello di Roma pubblicata il 26/10/2020; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 14 dicembre 20