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Decreto — n. 34309/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 34309/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Immobiliare Centro Sud Srl, filed a request for judgment but did not follow up, while the respondent, Di Maria Francesco, argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that the silence after the deadline constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the notification of a proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision forty day period renunciation of appeal art 380-bis cpc art 391 cpc procedural dismissal ripristino dello stato precedente

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29086/2022 R.G. proposto da : IMMOBILIARE CENTRO SUD SRL, elettivamente domiciliato in ORIA VIA ROMA 6 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DE NUZZO PIETRANTONIO (DNZPRN65T20G098V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- IMMOBILIARE CENTRO SUD SRL, elettivamente domiciliato in ORIA VIA ROMA 6 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DE NUZZO PIETRANTONIO (DNZPRN65T20G098V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- IMMOBILIARE CENTRO SUD SRL, elettivamente domiciliato in ORIA VIA ROMA 6 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DE NUZZO PIETRANTONIO (DNZPRN65T20G098V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DI MARIA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in FRANCAVILLA FONTANA VIA S. PELLICO 3 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato FINO MICHELE (FNIMHL71E30B180W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro DI MARIA FRANCESCO, DI MARIA FRANCESCO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n.535/2022 depositata il 06/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così decis