Cassation appeal dismissed due to joint withdrawal by both parties under Article 391 of the Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct following a joint withdrawal by both the appellant and the appellee. The appellant, Alitalia, and the appellee, Una S.r.l., mutually agreed to abandon the proceedings without assigning costs. Consequently, the court applied Article 391 of the Civil Procedure Code to formally terminate the case with expenses offset between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; When both parties in a cassation proceeding jointly withdraw their claims, the judgment is declared extinct with expenses compensated between them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23546/2019 R.G. proposto da : ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA ORIANI N 85, presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO VALERIO (DGRVLR58M22H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ASTONE FRANCESCO (STNFNC62A11F839P), FARENGA LUIGI (FRNLGU54A18H501Y) -ricorrente- contro UNA SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato GIACCHI CORRADO (GCCCRD56B19D539M) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CRACA ALFREDO (CRCLRD71B05A794L), SBOCCHELLI CARLO (SBCCRL73A22H501J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3648/2019 depositata il 31/05/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che, nel frattempo, vi è stata rinuncia del ricorrente, cui ha aderito il controricorrente, con comune determinazione anche nel senso della non condanna alle spese;Ritenuto, pertanto, che deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione, a spese compensate fra le parti. Co