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Decreto — n. 19192/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 19192/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the internal ministry decree extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory period. The appellant, represented by an attorney, did not respond to the court's proposal for judgment definition, while the respondent argued no further action was needed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and declared the proceedings terminated without ruling on costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for judgment definition results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal forty day period judgment definition proposal extinction of proceedings Code of Civil Procedure spese di gratuito patrocinio onorari legali dispensa dal versamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
1/2023 pronunciato dal GIUDICE DI PACE di NOVARA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
1/2023 pronunciato dal GIUDICE DI PACE di NOVARA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4242/2023 R.G. proposto da : KURUKULASOORIYA FERNANDO YVONNE SUSARI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GENNARI GUALTIERO (GNNGTR55B26B686D) -ricorrente- contro MINISTERO DELL' INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso il DECRETO n. cronol. 1/2023 pronunciato dal GIUDICE DI PACE di NOVARA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 15.05.2023;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. C