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Decreto — n. 14503/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 14503/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, representing Agnello Francesco, had not requested a decision on the proposed settlement by the deadline, while the opposing parties, Crediti Valtellinese and Finanziaria San Giacomo, contended that the silence constituted a formal renunciation of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a deemed renunciation of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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deemed renunciation settlement proposal extinction of proceedings cassation appeal statutory time limits litigation costs Code of Civil Procedure spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13623/2019 R.G. proposto da : AGNELLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO, 10/A, presso lo studio dell’avvocato MESSINA MARINA (MSSMRN55D70H501E) rappresentato e difeso dall'avvocato PORTALE GIACOMO (PRTGCM51A01B666F) -ricorrente- contro CREDITO VALTELLINESE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO COSSA 13, presso lo studio dell’avvocato SCHEPIS BARBARA (SCHBBR70H54F158W) rappresentato e difeso dall'avvocato DI GIORGIO GIANNITTO ROSARIA (DGRRSR60R59G699L) -controricorrente- nonché contro FINANZIARIA SAN GIACOMO SPA-intimata- avverso la SENTENZA n. 255/2018 emessa da CORTE D'APPELLO MESSINA depositata il 14/03/2018.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5 .000,00 ( cinqu emila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori d