Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, representing Agnello Francesco, had not requested a decision on the proposed settlement by the deadline, while the opposing parties, Crediti Valtellinese and Finanziaria San Giacomo, contended that the silence constituted a formal renunciation of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a deemed renunciation of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13623/2019 R.G. proposto da : AGNELLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO, 10/A, presso lo studio dell’avvocato MESSINA MARINA (MSSMRN55D70H501E) rappresentato e difeso dall'avvocato PORTALE GIACOMO (PRTGCM51A01B666F) -ricorrente- contro CREDITO VALTELLINESE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO COSSA 13, presso lo studio dell’avvocato SCHEPIS BARBARA (SCHBBR70H54F158W) rappresentato e difeso dall'avvocato DI GIORGIO GIANNITTO ROSARIA (DGRRSR60R59G699L) -controricorrente- nonché contro FINANZIARIA SAN GIACOMO SPA-intimata- avverso la SENTENZA n. 255/2018 emessa da CORTE D'APPELLO MESSINA depositata il 14/03/2018.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5 .000,00 ( cinqu emila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori d