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Decreto — n. 11973/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 11973/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Italfondiario s.p.a. withdrew the action against the defendants, who accepted this withdrawal without objection. The court ruled that the withdrawal met the requirements of the Civil Procedure Code, thereby terminating the case without further adjudication on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings, provided the opposing party accepts the withdrawal.

Parole chiave

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Civil Procedure Code formal withdrawal extinction of proceedings appeal dismissal party autonomy Corte di Cassazione Italian civil law rinuncia alle prestazioni d'assicurazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 1468/2020 R.G. proposto da: Italfondiario s.p.a., quale procuratrice di Verbania Securitisation s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da gli avv ocati Benedetto Gargani, Giovanni Recalcati, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Viale Villa Grazioli n.15; - ricorrente– contro Bramani Luisa Maria Novella, Galimberti Franco, rappresentati e difesi da gli avvocati Alberto Marelli, Riccardo Corgiat Mecio, e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2354/2019 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 29/5/2019; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedei controricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 4 maggio 2023