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Ordinanza — n. 6958/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows asylum appeal due to procedural delay violating defense rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6958/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed Ahmed Bilal's appeal against a Trieste court's denial of international protection. The lower court rejected claims regarding family conflict in Punjab and deemed the situation non-grave, but the Supreme Court found a procedural violation. The court ruled that the first-instance decision was made before the deadline for submitting new evidence on employment and conflict areas expired, infringing on the applicant's right to defense. Consequently, the appeal was accepted regarding the procedural defect, while the second argument on investigative duties was absorbed, leading to a remand of the case.

Regesto Legislator

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Art. 35 bis comma 13 d.lgs. n. 25 del 2008; Art. 737 e 738 c.p.c.: The decision in asylum proceedings must be based on elements existing at the time of the ruling; acting before the deadline for submitting new evidence violates the principle of defense rights and requires cassation and remand.

Parole chiave

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asylum appeal procedural delay right to defense new evidence deadline remand to tribunal international protection Italian asylum law asilo di famiglia afghana

Disposizioni normative citate

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Art. 737 c.p.c.
Art. 738 c.p.c.
Art. 35 bis comma 13 d.lgs. n. 25 del 2008
Art. 33 Conv. Ginevra
Art. 19 d.lgs. 286 del 1998, comma 6
Art. 8 d.lgs. n. 25 del 2008
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28322/2021 R.G. proposto da: AHMED BILAL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II, 4, presso lo studio dell’avvocato FARINA MARIA ROSARIA (FRNMRS74C63C129W) rappresentato e difeso dall'avvocato MAGNI PIERCARLO (MGNPCR68C12L483U) -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege R.G.N. Ud. 28.2.2023 Pagina2di 4 - RGN 28322 /202 1 estensore cons. m.ferro -costituito- avverso DECRETO di TRIBUNALE TRIESTE n. 3070/2019 depositato il 25/10/2021in RG 3726/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere MASSIMO FERRO. FATTIDI CAUSA Rilevatoche:

1. Ahmed Bilal avversa il DECRETO di TRIBUNALE TRIESTE n. 3 070 /2019 depositato il25/10/2021 in RG 3726/2019 denegativ o del riconoscimento delle protezioniinternazionali già richieste alla competente Commissione territoriale eda questa rigettate ;

2. i l tribunale ha ritenuto :

a) non credibili le ragioni dell’espatrio addotte dalricorrente, cioè conflitti con la famiglia della ex fidanzata , che sarebbe per viadi tale relazione, in quanto sciita, stata addirittura uccisa, con gli stessi genitori animati da identico proposito verso il richiedente, trattandosi di versionenon corroborata da riscontri e riferimenti i dentitari, oltre che illogica (causauna non spiegata tolleranza di un anno dello stes s o rapporto, senza ostacoli);b) negabile la protezione da rifugio ed altresì quella sussidiaria, in ragionedella non credibilità soggettiva e della situazione non gravi ssima del Punjab,invero ‘area ospitante’ secondo le COI (pag.7) ;

c) non concedibile la protezioneumanitaria per omessa deduzione di ragioni a sostegno e mancata provadi vulnerabilità su aspettative economiche valutabili in comparazione o suinsufficiente tutela dei diritti umani ;

3. il ricorrente contesta il decreto con due motiv i di ricorso ; il Ministero siè solo costituito, senza controricorso . RAGIONIDELLA DECISIONE Consideratoche:

1. con il primo motivo si deduce la violazione de gli artt. 737 e 738 c.p.c., oltreche 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008, 5 co.6 d.lgs. n. 286 del 1998 , per aver il tribunale deciso il ricorso prima dello spirare del termine concesso Pagina3di 4 - RGN 28322 /202 1 estensore cons. m.ferro all’istante per il de posito di documentazione afferente all’inserimento lavorativoed un aggiornamento dell’area di provenienza;

2. con il secondo motivo viene invocata la violazione dell’art.33 Conv. Ginevra, art.19 d.lgs. 286 del 1998, 5 comma 6 d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art.8 d.lgs. n. 25 del 2008 per avere il tribunale mancato nei doveri di cooperazione istruttoria circa lo scrutinio delle aree limitrofe a quelle di provenienza,per essere le stesse regioni attraversate da conflitto bellico;

3. il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo, risultando ladecisione deliberata in camera di consiglio e depositata in dat e anterior i allo spirare del termine concesso alla parte per le proprie integrazioni difensive;la enunciazione, in questa sede, della decisività almeno in astratto di elementi afferenti alla condizione d’integrazi one socio - lavorativa dell’istante e d altresì propri della situazione di conflitto dell’area di provenienza(per le conseguenze sulla comune interferenza di protezione e intema di protezione umanitaria) fonda, unitamente alla omessa indicazione di ragioni, nel provvedimento, che ne abbia n o giustificato l’anticipata adozione, la violazione del principio, imma n ente nello stesso art. 3 5 bis comma13 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, per cui la decisione nelle presenti controversie va assicurata sulla base degli elementi esistenti al momento delladecisione;

4. nella fattispecie, il tribunale aveva regolato il contraddittorio suscitandopieno affidamento nella parte che il completamento d el proprio contributoistruttorio si sarebbe avuto alla scadenza del term ine concesso a difesa;se è vero che, nel procedimento, non era comunque mancata la piena partecipazionedel ricorrente , la circostanza non rende meramente formale o propria di astratta irregolarità la mancata attesa del termine concesso, assumendo portata lesiva del diritto di difesa e piuttosto la concomitante assenzadi una qualche ragione, come detto, giustificatrice comunque, con l’urgenza di provvedere, della completezza in ogni caso maturata dall’istruttoria; all’opposto, in parte motiva il tribunale enuncia che il ricorrentenulla aveva dimostrato circa la effettiva vulnerabilità, già per tale Pagina4di 4 - RGN 28322 /202 1 estensore cons. m.ferro versante dovendo conclusivamente riconoscersi rilevante la contestata violazionedel termine pur concesso; ilricorso va pertanto accolto qu anto al primo motivo, dichiarato assorbito il secondo, con cassazione e rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione,anche per le spese del procedimento .

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso quanto al primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia al Tribunale di