Cassation court dismisses appeal and orders costs against Trenitalia for procedural failure and lack of double contribution prerequisites.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the proceedings extinct and ordered the appellant, Trenitalia S.p.A., to pay procedural costs to the respondents. The decision notes the appellant's waiver of rights and the absence of conditions for the double unified contribution fee. Consequently, the appeal was rejected, and costs were assigned to the appellant in favor of the opposing counsel.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; Art. 390, 391 c.p.c.: The double unified contribution applies only to typical rejections or inadmissibility declarations; it is an exceptional, punitive measure subject to strict interpretation and cannot be extended by analogy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o nella causa vertente tra: TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 134 presso lo studio dell’avvocato Luigi FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo TOSI, giusta delega in atti; ricorrente contro FOSSA’ ANDREA+ALTRI,domiciliati ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentati e difesi dall’avvocatoBartolomeo DANIELE, giusta delega in atti; controricorrenti Avverso la sentenza n. 685/2019 della Corte di Appello di Torino pubblicata il 04.10.2019 N.R.G. 720/2018.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alle controparti e che, in difetto di accettazione, occorre prov vedere sulle spese in favore dei controricorrenti, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualiin favore dei controricorrenti, spese liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore avv. Bartolomeo DANIELE antistatario. Roma, 14 settembre 2022 Il Presidente Guido RAIMONDI